LEGGE 16 luglio 1914, n. 683
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanta segue: Articolo unico. È data facoltà al ministro del tesoro di omettere buoni quinquennali sino a un massimo di capitale di 150 milioni di lire, al fine di reintegrare la Cassa del tesoro; a) delle somme anticipate o da anticipare in forza di leggi vigenti, per cause diverse; b) delle somme pagate o da pagare per i servizi militari di carattere straordinario in Libia, in conformità dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1914-915. Ai buoni da emettersi à sensi della presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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