LEGGE 13 luglio 1914, n. 684
Art. 1
È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.300.000 da inscriversi con decreto del ministro del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914, per far fronte alle spese relative ai servizi del contingente militare e delle Regie navi distaccati nell'Estremo Oriente.
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