LEGGE 16 luglio 1914, n. 686
Art. 1
Il Governo è autorizzato a provvedere alla costruzione delle seguenti tre linee interurbane: a) linea diretta Roma-Valmontone, con filo di bronzo di 3 millimetri; b) linea diretta Roma-Fiuggi, con filo di bronzo di 3 millimetri; c) linea diretta Roma-Velletri, con filo di bronzo di 3 millimetri.
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