LEGGE 16 luglio 1914, n. 687

Type Legge
Publication 1914-07-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe sarà aumentata in ragione di L. 100, a cui sarà aggiunto un aumento del 5 per cento sulla retribuzione risultante dalla liquidazione triennale avente effetto dal 1° luglio 1914, in modo che, in ogni caso, l'aumento totale non superi le L. 150. Tale aumento avrà effetto a decorrere, per una metà dal 1° luglio 1915, e per l'altra metà dal 1° luglio 1916. Avrà uguale aumento, nello stesso modo ripartito la retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che, nella liquidazione predetta, risulterà di L. 1000 o di somma inferiore. La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che nella detta liquidazione risulterà compresa fra le L. 1000 e L. 1150, sarà aumentata in modo da raggiungere 1150 lire.

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