LEGGE 9 luglio 1914, n. 695
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 2.523.840 per provvedere alla costruzione dei nuovi edifici della R. Università di Roma in aggiunta alle somme approvate con le leggi 2 luglio 1911, n. 626, e 26 maggio 1912, n. 506. A tale aumento di spesa e alla inscrizione dei fondi relativi sarà provveduto coi mezzi e nei modi stabiliti dagli articoli 2, 3, 5 della legge 18 luglio 1911, n. 836. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini - Daneo. Visto, Il guardasigilli: Dari.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.