LEGGE 16 luglio 1914, n. 696
Art. 1
A partire dal 1° luglio 1914 ai macchinisti, elettricisti e fuochisti attualmente in servizio dei galleggianti adibiti alla vigilanza finanziaria, ed alle loro vedove ed orfani, è fatto diritto di liquidare la pensione con le stesse norme e nella misura stabilita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza. A tal uopo, qualunque sia l'assegno mensile di cui goda il personale suddetto è stabilito, nei riguardi della pensione, il seguente pareggiamento: il macchinista liquida la pensione del maresciallo maggiore; l'elettricista liquida la pensione del maresciallo capo; il fuochista liquida la pensione del brigadiere; in relazione ai soldi e soprassoldi corrispondenti alla rispettiva anzianità di servizio.
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