LEGGE 19 luglio 1914, n. 727

Type Legge
Publication 1914-07-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la città di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, è prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre sei dal giorno di pubblicazione della presente legge. I proprietari di stabili, per usufruire del beneficio dell'esonero, dovranno dimostrare, non soltanto che ciascun alloggio è affittato a non più di L. 1200 all'anno, ma anche che il reddito annuo complessivo degli alloggi non supera la somma di L. 200, moltiplicata per il numero dei vani destinati ad abitazione o a cucina, quale risulta dal progetto approvato dall'Ispettorato edilizio e depositato presso il Comune.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.