LEGGE 19 luglio 1914, n. 728
Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accettare, a garanzia del prestito che potrà essere concesso per la costruzione dell'acquedotto, giusta la legge 25 giugno 1911, n. 586, al comune di Salsomaggiore, delegazioni anche sul provento di cui non sia altrimenti vincolato l'uso, della tassa di soggiorno, applicata in conformità dell'autorizzazione ottenuta ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863. La quota del provento da delegarsi a garanzia del prestito non potrà superare la metà del provento medio dell'ultimo triennio. Entro questo limite potrà altresì essere accettato il vincolo della tassa di soggiorno per altri prestiti destinati ai fini di utilità della stazione termale di Salsomaggiore, a termini della predetta legge 11 dicembre 1910. Nella deliberazione consigliare per la contrattazione del prestito dovrà il Comune deliberare l'imposizione e l'applicazione, per tutta la durata del prestito, della tassa di soggiorno, nella misura sufficiente ad eseguire con metà della medesima il pagamento delle delegazioni emesse. L'esazione della tassa di soggiorno dev'essere affidata, per tutta la durata del prestito, agli agenti di riscossione delle imposte, o data in appalto, con vincolo di non variare, senza il consenso del mutuante, la misura della tassa, nè il sistema di esazione. Alla discussione delle annualità garantite con delegazioni sulla tassa di soggiorno sono estesi i privilegi del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.
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