Art. 1
Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza posteriore al 30 giugno 1913, la pensione è elevata dai nove decimi all'intero ammontare dei versamenti utili calcolati in base al primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'art. 11 della presente legge, e non può mai essere inferiore a L. 400. Per le famiglie degli agenti morti in attività di servizio dopo la sopraindicata data 30 giugno 1913, o destituiti con effetto posteriore alla data medesima, la pensione è commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'art. 20 del testo unico anzidetto.