LEGGE 13 luglio 1914, n. 768
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 250.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1915-916 e di L. 200.000 per il 1916-917 e successivi, in aggiunta alla spesa attualmente inscritta nello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nell'Eritrea e nella Somalia italiana. La spesa complessiva per l'esercizio delle stazioni medesime sarà inscritta, a partire dal 1914-915, nello stato di previsione del Ministero delle colonie. È inoltre autorizzata, a partire dal 1914-915, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche costiere della Tripolitania e della Cirenaica, l'assegnazione ordinaria di L. 200,000 da inscriversi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina e per metà in quello del Ministero delle colonie. Le conseguenti variazioni al bilancio per gli esercizi finanziari 1913-914 e 1914-915 saranno apportate con decreti del Ministero del tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Martini - Millo - Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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