LEGGE 19 luglio 1914, n. 794
Art. 1
Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1915. Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, di cui agli articoli 34 e 35 della sopra indicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto.
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