Art. 1
È istituita presso la R. Università di Napoli una cattedra di clinica delle malattrie tropicali. La cattedra sarà conferita secondo le norme stabilite dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795. A tal fine è aggiunto un posto di professore ordinario con lo stipendio di L. 7000 al ruolo dei professori di materie complementari delle RR. Università di cui alla tabella C annessa al testo unico predetto.