LEGGE 9 luglio 1914, n. 1009
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'andamento generale delle strade indicate ai numeri 128 e 165 dell'elenco III, allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, è modificato come segue: N. 128. - Strada delle Colline per Legoli, da Pontedera per Palaja e Peccioli al confine colla provincia di Firenze, presso il podere detto «Strada» e da questo punto pei territori di Castelfalfi, San Vivaldo e Montaione alla provinciale Volterrana a valle del ponte delle Formiche. N. 165. - Da Alcara Li Fusi. (piano Cappuccini) Militello, por i pressi di Sant'Agata di Militello, per Rocca Cupani, Caprileone, Mirto, Frazzanò, Longi, Galati, Tortorici, Ucria, Raccuia, alla provinciale Patti-Randazzo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. CIUFFELLI. Visto, Il guardasigilli: DARI.
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