LEGGE 27 agosto 1914, n. 1029

Type Legge
Publication 1914-08-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine di un biennio fissato dall'art. 30, comma 3° della legge 6 luglio 1912, n. 733, per la cessazione delle spese a carico dello Stato pel personale dei convitti annessi ai RR. conservatori di musica in Palermo e Parma, è prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914. In conseguenza di ciò restano prorogato per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 agosto 1914. VITTORIO EMANUELE. SALANDRA - DANEO. Visto, Il guardasigilli: DARI.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.