LEGGE 19 luglio 1914, n. 1111
Art. 1
Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.
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