Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi stesse. Su tali prestiti dovrà essere corrisposto l'interesse mensile a scalare, computato ad un saggio pari a quello ordinario, stabilito annualmente pei prestiti concessi dalla Cassa stessa, aumentato di L. 0,50. La parte di interessi corrispondente a questo aumento sarà, all'atto della liquidazione del mutuo, versata ai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444. Il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulle contabilità dei pagamenti.