← Current text · History

LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1376

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

L'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 344, che stabilisce l'iscrizione del personale subalterno di ruolo postale e telegrafico alla Cassa nazionale di previdenza, e l'art. 11 della legge 19 luglio 1909, n. 528, che estende la disposizione predetta al personale operaio e subalterno telefonico di ruolo sono abrogati. Gli agenti postali, telegrafici e telefonici e gli operai telefonici assunti in ruolo dal 1° luglio 1904, sono ammessi al trattamento della pensione dello Stato, previsto dal testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70. Sono eccettuati gli operai e gli agenti telefonici di ruolo provenienti dalle cessate Società private.