LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1377

Type Legge
Publication 1914-12-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. L'art. 1° della legge 2 luglio 1912, n. 748, è così modificato: «È ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso, con le norme e nei limiti che sono stabiliti dal regolamento. Tali oggetti sono sottoposti ad una soprattassa di centesimi 25 a carico dei mittenti». Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1914. VITTORIO EMANUELE. Carcano - Riccio. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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