LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1382
Art. 1
Gli articoli 1 a 5, 8 a 16, 24, 25, 27, 29 a 36, 39 a 42 e 44 del testo unico 2 gennaio 1913, n, 453 (libro III, parte quinta) sono modificati come segue: Art. 1. - La Cassa di previdenza, istituita dal 1° gennaio 1904 con la legge 6 marzo 1904, n. 88, per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ed estesa dal 1° gennaio 1908 con la legge 19 maggio 1907, n. 270, agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, provvede pure, dal 1° gennaio 1914, agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 Marzo 1903, n. 103, nominati dal Consiglio comunale o dalle rispettive Commissioni amministratrici. La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato. La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici ed a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza. Art. 2. - Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di cui al precedente articolo; rendiconto che, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Art. 3. - L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904,1908 e 1914, con uno stipendio annuo eguale o superiore a L. 300, anche se corrisposto da più Comuni e aziende speciali, o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4 e 5 e nell'art. 7 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta). L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più Comuni e aziende speciali o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di L. 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere. Art. 4. - L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi regolamenti speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, finchè tali regolamenti non siano abrogati e purchè detti impiegati s'iscrivano alle Casse speciali degli enti. Gli impiegati stessi, anche se iscritti alle Casse speciali degli enti possono sempre domandare l'iscrizione alla Cassa di previdenza, rimanendo, per l'avvenire e ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali. Gli enti hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati. Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 11, salva l'applicazione del successivo articolo 34. Art 5. - Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui all'articolo 11. Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono inscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza. Art. 8. - L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile. Quando però l'istituzione pubblica di beneficenza perda il carattere di istituzione di beneficenza o l'azienda speciale cessi di esistere, gli impiegati hanno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio d'interesse che ha servito di base al calcolo dei coefficienti delle tabelle annesse alla presente legge. Se poi la rendita netta di una Istituzione pubblica di beneficenza divenga interiore alle lire cinquemila, gli impiegati possono rimanere iscritti alla Cassa di previdenza mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso, dei contributi personali, con i relativi interessi calcolati come sopra, a meno che l'ente, con la prescritta autorizzazione, mantenga l'iscrizione alla Cassa medesima. Art. 9. - Il patrimonio della Cassa è costituito: a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati; b) dai contribuiti degli enti: c) dalla ritenuta sulle pensioni; d) dai depositi volontari; e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144; f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario; g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti. Art. 10. - Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del sei per cento sugli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale. Art. 11. Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura dell'otto per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabili per legge o per organico, ad eccezione, per gli enti con regolamenti speciali di pensione in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, e per le singole categorie di personale, dei posti i cui titolari hanno assicurato un trattamento di riposo in base ai regolamenti stessi. È fatta pure eccezione per le aziende speciali di cui al precedente art. 1, limitatamente ai posti coperti da impiegati, a favore dei quali al 1° gennaio 1914 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari. Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui sopra, anche quello dell'impiegato prescritto dall'articolo precedente. Art. 12. - In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più Comuni e aziende speciali, o più istituzioni pubbliche di beneficenza, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo. Art. 13. Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo due per cento del saggio medesimo per le relative speso d'amministrazione. Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegno vitalizio, esente dalla ritenuta di cui all'articolo 16, da aggiungersi alla pensione. Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova, o dei suoi orfani minorenni, all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiora a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui all'art. 16, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante. Art. 14. - Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati. Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa. Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e quelli suppletivi sono rimessi alla sezione di regia tesoreria provinciale per la riscossione. I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa. Gli enti devono versare nella sezione di regia tesoreria l'importo dell'elenco principale una volta all'anno nel mese di agosto e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento. Art. 15. - Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine del'Intendenza di finanza, ne detiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti. Analogamente se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della Istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata. Se l'amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 4 per cento dalla data dei pagamenti. Se l'esattore, il ricevitore o il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa. Se l'esattoria Comunale, la ricevitoria provinciale o la tesoreria speciale, sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli o in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giornodella scadenza a quello del pagamento. Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1° gennaio 1908 o al 1° gennaio 1914. Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza. In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente. Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti dell'art. 30, dei servizi per i quali furono versati i contributi. Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola dì decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza. Art. 16. Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e gli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono L. 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del 2 per cento quelle superiori a L. 1000. In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a L. 1000, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento. Art. 24. - Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato dopo 25 anni di regolare servizio prestato presso gli enti contemplati dalla presente legge. Ha pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero di anni di servizio, l'impiegato reso permanentemente inabile al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni. Art. 25. - La pensione normale, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato, sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella A, unita alla presente legge, e secondo le norme in essa indicate, per l'impiegato: a) che abbia 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio; b) che con 25 o più anni di servizio sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per sopravvenuta inettitudine, o cessi dar servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative. Nei casi predetti la pensione non potrà essere inferiore alla metà della media del migliore quinquennio di stipendio; ma quando occorra la valutazione di servizi utili soltanto al raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella A in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio; per i quali venne pagato il contributo. La pensione normale o teorica viene ridotta ai sei decimi quando l'impiegato cessi con 25 o più anni di servizio per cause diverse da quelle previste alle precedenti lettere a) e b). La pensione privilegiata, di cui al capoverso dell'art. 24, non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio. In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del migliore quinquennio di stipendi goduti dall'impiegato, e se risulta inferiore a L 180 viene elevata a tale somma. Art. 27. - Ha diritto ad una indennità per una sola volta l'impiegato che, avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative. L'indennità dovuta è eguale ai due terzi del valore capitasle della pensione teorica, da calcolarsi in base alla tabella B, annessa alla presente legge e con le norme in essa indicate. Art. 29. - Quando contro la vedova di un impiegato, non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente, come segue: a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio, una indennità nella misura della metà di quella che sarebbe spettata al titolare; b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare; c) se l'impiegato è morto o fu pensionato per una delle cause di cui al capoverso dell'art. 24, qualunque sia la durata del servizio, una pensione pari a quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare. Le cause della morte o dell'inabilità di cui alla lettera c) debbono essere posteriori al matrimonio. Gli orfani di impiegate, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, ambedue inscritti alla Cassa di previdenza, godranno rispettivamente dell'assegno o dei due distinti assegni nella misura sopra indicata. La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani. La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento della età maggiore. La pensione, della vedova e degli orfani, che cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spetta per intero agli altri aventi diritto. L'indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto l'orfano: 1° quando vi sia prole minorenne di altro letto; 2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio; 3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni. Le disposizioni del comma precedente si estendono alle vedove ed agli orfani degli iscritti al Monte pensioni degli insegnanti elementari e alla Cassa di previdenza dei sanitari, rimanendo abrogate le analoghe disposizioni contenute nelle rispettive leggi organiche. Se la pensione liquidata a favore della vedova o del gruppo degli orfani risulti inferiore a L. 120, viene elevata a tale somma. In conformità al disposto del primo comma del presente articolo sono soppresse le parole «in concorso con la prole minorenne» negli articoli 24 e 25 (primo comma) e 23 e 24 (primo comma) rispettivamente delle parti prima e terza del libro III del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453. Art. 30. Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali di cui al precedente articolo 1, assunti in servizio dal 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, è quello al quale corrisponde il pagamento degli stipendi eseguito da qualsiasi ente. Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato presso gli enti in essa contemplati. È pure calcolato utile il servizio militare, che l'impiegato presti senza diritto a pensione dallo Stato posteriormente alle date anzidette, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi; in caso contrario, tale servizio sarà considerato utile solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione: Ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione. Nessun conferimento di pensione o d'indennità potrà esser fatto se l'impiegato non abbia contribuito almeno per dieci anni alla Cassa di previdenza o per un decennio complessivo alla Cassa predetta, agli enti con regolamenti speciali per le pensioni ed allo Stato, eccezione fatta per i casi indicati nel capoverso dell'art. 24 e alla lettera c) dell'art. 29. Per la determinazione delle singole quote di pensione o d'indennità secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura. La Medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli impiegati. Art. 31. Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità si perde dall'impiegato; 1°per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione. Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione a cominciare dalla data del relativo decreto. Art. 32. - L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'indennità rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta. Art. 33. - Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione o la indennità, per effetto di condanna penale al coniuge ed alla prole si liquida la pensione o l'indennità cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile. Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente. Art. 34. - Il periodo di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali, al 1° gennaio 1904 per i Comuni e al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio. La pensione o l'indennità, è in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti predetti, in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato. Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi. Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli, fatte agli impiegati dagli enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Art. 35. - Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale lo trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite. Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'Amministrazione predetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione. Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione. Nei casi previsti dal successivo art. 6 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, se egli alla cessazione del servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale. Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione o dell'indennità ai termini del citato art. 6. Art. 36. - Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o della Corte dei conti, nei casi previsti dal successivo art. 6, gli interessati possono presentare ricorso alla Certe dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa. Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza. Art. 39. - Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, nel quale al termine di ciascun anno sono introdotte le variazioni corrispondenti al movimento statistico degli iscritti alla Cassa di previdenza e delle rispettive famiglie. Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento. Art. 40. - Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti medesimi, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro del tesoro le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento. Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti, e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione, in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati. Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro. Art. 41. - Il riconoscimento, agli effetti della pensione e della indennità, dei servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente del 1904 e del 1908, in precedenza concesso agli impiegati dei Comuni ed a quelli delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è accordato per un periodo di servizio non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1914, all'impiegato delle aziende speciali, per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del precedente art. 3, purchè esso versi un contributo straordinario del sei per cento dello stipendio goduto alla data dell'iscrizione, da pagarsi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, ovvero ratealmente in un decennio dalla data anzidetta. Nel periodo di 15 anni di riscatto possono essere compresi i servizi resi presso gli altri enti iscritti alla Cassa, purchè anteriori al 1904 se prestati presso Comuni, o al 1908 se prestati presso Amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza. Il termine perentorio per chiedere tale riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge. Per l'impiegato di dette aziende che non si trovi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e per quello alla dipendenza di aziende presso le quali al 1° gennaio 1914 siano in vigore disposizioni regolamentari sul trattamento di riposo degli impiegati, che non abbia potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della sua assunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili. Art. 42. - L'impiegato dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritto alla Cassa con riscatto di servizi prestati anteriormente al 1904 o al 1908, continuerà a pagare il prestabilito premio di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si è obbligato a corrisponderlo. Art. 44. - I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominciano col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, col 1° gennaio 1918 per gli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e col 1° gennaio 1924 per gli impiegati delle aziende speciali. I servizi prestati dalle singole categorie di personale rispettivamente prima del 1904, del 1908 e del 1914, riconosciuti regolari dall'Amministrazione della Cassa e per i quali siano stati versati corrispondenti contributi di riscatto, sono tutti utili agli effetti della pensione o della indennità. Per gli impiegati che abbiano riscattato un periodo di servizio sino al limite di 15 anni, prestato anteriormente al 1904 o al 1908 o al 1914, per renderlo utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto a pensione.
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