LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1383
Art. 1
Il fondo per retribuzione ai commessi degli uffici del registro ed il fondo per i commessi degli uffici delle ipoteche, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, sono rispettivamente aumentati per lo esercizio 1914-915 di L. 266.666,66 e di L. 123.333,33; per l'esercizio 1916-916 di L. 510.000 e L. 235.000; per l'esercizio 1916-917 di L. 590.000 e di L. 255.000. Alla determinazione delle nuove retribuzioni provvederà la Commissione esistente presso il Ministero per l'accertamento delle congruità delle mercedi ai commessi e per l'amministrazione del fondo sussidi di invalidità e di vedovanza. Sono approvate, con effetto dal primo di novembre, le annesse tabelle A, B, C, D, riguardanti rispettivamente i ruoli organici degli ispettori delle tasse sugli affari, dei ricevitori del registro, degli aiuto ricevitori del registro, dei bollatori e indicatori del registro.
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