LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1384

Type Legge
Publication 1914-12-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Sanato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata fino al 30 giugno 1916 l'autorizzazione ad applicare le tasse ed i diritti stabiliti dai decreti sotto indicati emessi in base alla legge 19 luglio 1914, n. 694, (allegati 1-11): 1. Decreto Reale 27 settembre 1914, n. 1042, sulle tasse di successione e donazione; 2. Decreto Reale 15 ottobre 1914, n. 1128, concernente l'addizionale del 5 per cento alle imposte dirette; 3. Decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1152, relativo alle tasse di bollo; 4. Decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1153, riguardante le vetture automobili, i motocicli o gli autoscafi; 5. Decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1154, concernente le tasso per le concessioni governativo o gli atti e provvedimenti amministrativi; 6. Decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1155, relativo all'addizionale del 5 per cento alle tasse sugli affari; 7. Decreto Reale 12 novembre 1914, n. 1233, riguardante le tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi; 8. Decreto Reale 15 novembre 1914, n. 1259, riflettente le speciali tasse di bollo sulle sentenze definitive in materia civile o commerciale e sugli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione; 9. Decreto Reale 15 novembre 1914, n. 1260, concernente l'aumento delle tasse sulle cambiali; 10. Decreto Reale 15 novembre 1914, n. 1290, concernente le tasse governative per la legalizzazione delle firme e la classificazione dei teatri; 11. Decreto Reale 22 novembre 1914, n. 1289, portante il riordinamento del diritto di statistica. I ruoli speciali che saranno pubblicati nel gennaio 1915 per la riscossione dell'addizionale applicata pel primo semestre dell'anno 1915 alle tre imposte dirette (terreni, fabbricati e ricchezza mobile) in forza del R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1128, valgono anche come titolo esecutivo per la riscossione della tassa addizionale da applicarsi pel secondo semestre dell'anno stesso sulle imposte predette comprese nei ruoli in parola. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1914. VITTORIO EMANUELE. Daneo - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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