LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1387
Art. 1
A far tempo dal 1° gennaio 1915 i ruoli organici del personale subalterno delle Amministrazioni centrali di cui alla tabella A annessa alla presente legge restano stabiliti secondo è indicato nella tabella medesima. Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre le conseguenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1914-915.
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