LEGGE 20 dicembre 1914, n. 1388
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3.500.000 per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati e locali ad uso dell'Amministrazione doganale. La detta somma sarà ripartita ed impegnata in sette rate di L. 500,000 ciascuna, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1914-915 e seguenti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1914. VITTORIO EMANUELE. Daneo - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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