LEGGE 27 dicembre 1914, n. 1404

Type Legge
Publication 1914-12-27
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I tribunali giudicano col numero di tre votanti. Le Corti di appello col numero di cinque votanti nelle cause civili e di quattro nelle penali. Le Corti di cassazione col numero di sette votanti in ciascuna sezione e di quindici a sezioni riunite.

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