LEGGE 24 dicembre 1914, n. 1443
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, col quale è prorogato il termine stabilito dall'articolo 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487, pel passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio scolastico. Il termine stesso è prorogato al 28 febbraio 1915, sino al quale giorno è anche protratta a tutti gli effetti l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2°, 3° e 4° del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Grippo. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.