LEGGE 10 gennaio 1915, n. 107
Art. 1
Il concorso dello Stato nelle spese per le opere di irrigazione di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3a, è esteso alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione, inferiori ad un modulo (litri cento al minuto secondo, ma superiori a tre litri al minuto secondo.
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