LEGGE 24 gennaio 1915, n. 173

Type Legge
Publication 1915-01-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

All'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono aggiunte le seguenti disposizioni: I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione, che può vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni può essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato può delegare queste sue facoltà ai prefetti. La licenza è obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza è sottoposta alla tassa di L. 10, da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa dev'essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento. Il regolamento determina le modalità e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza. I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sarà inferiore a L. 200 per ogni persona arruolata ; e vi potrà essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

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