LEGGE 18 marzo 1915, n. 251
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fino al 31 dicembre 1915 gli ufficiali di complemento di qualunque arma, corpo o specialità, e qualunque sia la loro provenienza, ad eccezione di quelli da reclutarsi in base al R. decreto 10 gennaio 1915, n. 9, potranno essere richiamati in servizio per ordine del ministro della guerra con deroga all'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177. La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Zupelli. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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