LEGGE 21 marzo 1915, n. 274
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Lo stanziamento del capitolo n. 139: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentato di lire 16.000.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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