LEGGE 21 marzo 1915, n. 300
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'articolo 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, è sostituito il seguente: Il Governo ha facoltà di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a dieci chilogrammi quando ed ove le condizioni del servizio lo consentano; di apportare modificazioni ai limiti fissati per le dimensioni dal precedente articolo 72; di ammettere pacchi voluminosi con la soprattassa del 50 per cento e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di contesimi 25 per ciascuno. La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di lira una, e quella pei pacchi eccedenti i cinque chilogrammi fino a chilogrammi dieci sarà di lire una e centesimi quaranta. Per i pacchi contenenti abiti borghesi dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 80, la tassa sarà ridotta a centesimi 40 se il peso non eccede i chilogrammi 5, ed a centesimi 60 se il peso eccede i chilogrammi 5 ma non i 10. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Zupelli - Viale - Riccio. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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