LEGGE 21 marzo 1915, n. 301
Art. 1
All'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente: Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario, però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo. Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Peraltro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento. Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 21 dicembre 1399, n. 481. Per ottenere l'avanzamento a scelta: a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato corsi); b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale; c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organino complessivo dei tenenti o sottotenenti, ad accezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti. Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, o per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda. Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado, nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.
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