LEGGE 28 marzo 1915, n. 319
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 348.776,37, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 1 «Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-914.
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