LEGGE 28 marzo 1915, n. 341

Type Legge
Publication 1915-03-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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