LEGGE 28 marzo 1915, n. 342

Type Legge
Publication 1915-03-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 51.057,39, per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 293-octies « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 86: "Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale„ dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1912-913 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.