LEGGE 28 marzo 1915, n. 345
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione RE D'ITALIA Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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