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LEGGE 28 marzo 1915, n. 346

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convalidati i RR. decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.