LEGGE 28 marzo 1915, n. 351
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 238,305.50, e le diminuzioni di stanziamenti per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministeri del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato sia inserta nella raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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