LEGGE 28 marzo 1915, n. 352

Type Legge
Publication 1915-03-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, relative al pagamento dell'assegno di anzianità agli ex-fattorini telegrafici nominati agenti subalterni di ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono applicabili agli ex-fattorini anziani, promossi in ruolo anteriormente al 1° luglio 1904 e contemplati nell'art. 10 della su citata legge 11 luglio 1904, n. 344. È applicabile altresì ai medesimi il disposto dell'articolo 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515. A tal uopo è approvata la maggiore assegnazione di lire 22.758 sul capitolo 3, articolo 1° dello stato di previsione della spesa dal Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella l'accolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1915. VITTORIO EMANUELE. Riccio - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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