LEGGE 28 marzo 1915, n. 354

Type Legge
Publication 1915-03-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Governo è autorizzato a provvedere con la somma rimasta disponibile sui fondi concessi dalla legge 6 luglio 1911, n. 677, alla costruzione delle linee indicate nella tabella allegata alla presente legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.