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LEGGE 1 aprile 1915, n. 378

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentato di lire un milione. È altresì autorizzata pel detto esercizio l'assegnazione straordinaria di L. 270.000 per il definitivo assetto delle nuove occupazioni effettuate in quella colonia oltre la linea indicata dalla legge 18 luglio 1911, n. 864. Le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e al bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-1915 saranno apportate con decreto, del ministro del tesoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano - Martini. Visto, Il guardasigilli: Orlando.