LEGGE 1 aprile 1915, n. 388
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 348.200 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-915, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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