LEGGE 1 aprile 1915, n. 391
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue ; Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 943.218,41 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-915, indicati nella tabella annessa alla presente legge. È variata nel senso indicato nella tabella medesima la denominazione del capitolo n. 45 dello stato di previsione predetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.