LEGGE 1 aprile 1915, n. 396

Type Legge
Publication 1915-04-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue: Articolo unico. Le disposizioni dell'articolo unico della legge 22 giugno 1913, n. 747, sono estese agli ex-agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, promossi ufficiali d'ordine in virtù dell'art. 38 della legge 19 luglio 1907, n. 515, o in seguito ad esame, i quali, nella precedente qualità di agenti, subirono la riduzione dell'assegno. Le quote di assegno reintegrate si perdono o si riducono al momento di una successiva promozione a stipendio superiore conseguito o da conseguire. È approvata la maggiore assegnazione di L. 24.720,75 sul capitolo 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Riccio - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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