Art. 1
I disegnatori della R. marina, che prestano tuttora servizio, i quali già si trovavano in ruolo in qualità di disegnatori di 2ª classe, con lo stipendio di L. 1500, a tutto il 30 giugno 1900, e che dopo aver ottenuto nello stesso grado e classe lo stipendio di L. 2000 non poterono conseguire la promozione alla 1ª classe con lo stipendio di L. 2500, prima dell'entrata in vigore della legge 2 luglio 1911, n. 632, saranno ammessi allo stipendio di L. 2600 con decorrenza dal 1° luglio 1912. Lo stesso trattamento sarà concesso a quei disegnatori tuttora in servizio che per effetto dell'art. 8 della legge 2 giugno 1904, n. 236, furono ammessi in ruolo con lo stipendio di L. 1500 dopo il 30 giugno 1900, avendo già acquisito il diritto alla nomina alla 2ª classe, e trovandosi nelle condizioni previste dell'art. 8 del R. decreto 8 dicembre 1898, n. 504. I disegnatori che prestano tuttora servizio, i quali furono ammessi allo stipendio di L. 1500 il 2 luglio 1904, e che non poterono conseguire quello di L. 2000 al 1° luglio 1908, saranno ammessi allo stipendio di L. 2300 con decorrenza dal 1° luglio 1912. Per tutti gli altri disegnatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 632.