LEGGE 1 aprile 1915, n. 425
Art. 1
Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè: 1° - 24 gennaio 1915, n. 42, che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni d'immobili, ed alle forniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina col R. decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915, col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali; 2° - 3 gennaio 1915, n. 1, col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria; 3° - 3 gennaio 1915, n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo; 4° - 7 febbraio 1915, n. 112, col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per i militari dell'esercito.
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