LEGGE 1 aprile 1915, n. 455
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato o promulgheranno quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocentomila (L. 400.000) da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per provvedere ai lavori di ampliamento del palazzo demaniale Steri per uso degli uffici giudiziari nella città di Palermo. La somma di lire quattrocentomila (L. 400.000) sarà ripartita come segue: nell'esercizio finanziario 1914-915 L. 150.000 » » 1915-916 » 150.000 » » 1916-917 » 100.000 ------------- L. 400.000 ------------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farle osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Orlando - Grippo - Carcano - Daneo. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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