LEGGE 1 aprile 1915, n. 462
Art. 1
VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'ente denominato «Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia» per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia non è soggetto alla imposta di ricchezza mobile per i redditi propri, nè alla tassa di manomorta per le proprie rendite patrimoniali. Tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti o da compiersi dal dotto ente per conseguire gli scopi dell'istituzione sono esenti da qualsiasi tassa o diritto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Daneo. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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