LEGGE 8 aprile 1915, n. 463
Art. 1
Le assegnazioni di spesa per opere pubbliche nelle provincie calabresi, indicate nella tabella 4 annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, sono aumentate come appresso: Esercizio finanziario 1914-915 L. 500.000 » » 1915-916 L. 1.500.000 » » 1916-917 L. 2.500.000 » » 1917-918 L. 3.000.000
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