LEGGE 8 aprile 1915, n. 477
Art. 1
Sono autorizzate le seguenti spese, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, modificata dall'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 769, e dell'art. 1 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026: a) per le opere di bonifica di prima categoria indicate nell'annessa tabella A (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dal testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195; dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300, art. 1; lettera g); 5 aprile 1908, numero 126, art. 1, lettera c) ; 24 dicembre 1908, n. 747, art. 2; 30 giugno 1909, n. 407, art. 1, lettera f); 22 dicembre 1910, n. 919, art. 1, comma 4° ; 13 aprile 1911, n. 311, art. 1; 20 giugno 1912, n. 712, art. 1, lettera a); 20 marzo 1913, n. 215, art. 3, lettera b) ; e dal testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261, art. 3 e tabella n. 3, lettera a), 7°), L.14,500,000 ; b) per le opere di sistemazione idraulica e di bonifica dell'isola di Sardegna indicate nell'annessa tabella B) (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382; 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'art. 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407; della legge 20 giugno 1912, numero 712, art. 1, lettera c), e dal R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026, art. 3, lettera d), L. 6,000,000 ; c) per il completamento dei lavori di sistemazione del Tevere urbano (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 338 ; 15 aprile 1886, n. 3791 ; 2 luglio 1890, n. 6936 ; e 4 aprile 1912, n. 297), L. 5.000.000 ; d) per impreviste e maggiori spese per le opere contemplate nelle varie leggi portuali e lavori e spese diverse pei vari porti del Regno (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 542, modificata dalla successiva 15 aprile 1909, n. 187 ; 13 aprile 1911, n. 311, art. 15, lettera m) e tabella B ; e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lettera r), L. 3.000.000. Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel suddetto stato di previsione per gli esercizi 1914-915 e 1915-916, in applicazione del presente articolo.
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