LEGGE 8 aprile 1915, n. 507

Type Legge
Publication 1915-04-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita dell'uomo è autorizzato a compiere le operazioni di prestiti per le case popolari previste dall'articolo I della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, entro il limite massimo di due milioni all'anno fino al totale complessivo di dodici milioni di lire, con le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. Cavasola - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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